La Sarda Impianti è da sempre sensibile ed attenta agli aggiornamenti del settore. Quali installatori e manutentori di importanti marche leader del settore, seguiamo costantemente corsi di aggiornamento e studi sulle modifiche delle Leggi e delle Norme ed anche sui nuovi prodotti immessi sul mercato. Con procedure ormai consolidate nel tempo, operiamo su impianti di riscaldamento e raffrescamento aventi generatori funzionanti con combustibile gassoso, a gasolio ed a elettricità.

Nel 2014 c’è stata una importante evoluzione sulle procedure e gli adempimenti per gli impianti dì climatizzazione.

In seguito al recepimento dell’Italia delle Norme europee sul trattamento dei gas ad effetto serra contenuti negli impianti di refrigerazione, la Sarda Impianti si è dotata del necessario Patentino di professionista Frigorista e della Certificazione Aziendale prima in Costa Smeralda.

MANTENERE EFFICIENTI I PROPRI IMPIANTI

Nonostante la regione Sardegna ad oggi (non) sia ancora dotata di disposizioni normative regionali sugli impianti termici, mantenere un atteggiamento preciso e regolare per una corretta manutenzione degli impianti termici consente di ridurre sensibilmente i consumi, e con essi anche la spesa sostenuta per farli funzionare.

Un impianto ben tenuto è più sicuro e inquina meno.

Gli impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria richiedono in media oltre l’80% dell’energia totale che viene consumata nelle abitazioni.

Il rispetto, della norma sugli impianti climatici, è obbligatorio. La normativa che esiste ormai da anni è stata recentemente aggiornata dall’Unione Europea; tale aggiornamento coinvolge sia il cittadino che gli addetti ai lavori:

 

  • il D.P.R.16 aprile 2013, n.74 – entrato in vigore il 12 luglio 2013

che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari;

 

  • il D.M. 10 febbraio 2014 che introduce e definisce il nuovo modello di Libretto di Impianto per la climatizzazione degli ambienti e il rapporto di controllo di efficienza energetica.

 

La Legge 90/2013 stabilisce che un impianto termico è un sistema tecnologico che serve a riscaldare o raffrescare gli ambienti, ma anche per la sola produzione di acqua calda sanitaria se al servizio di più̀ utenze. Sono quindi compresi impianti a caldaia, stufe, camini, apparecchi di riscaldamento localizzato a energia radiante installati in modo fisso, che sono assimilati a impianti termici quando la somma delle potenze al focolare (cioè ci deve essere la fiamma) di tali unità per ciascuna unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

Non sono quindi considerati impianti termici i singoli scaldabagni che sono al servizio della singola unità immobiliare, nonché gli apparecchi mobili per il riscaldamento o il raffrescamento, ossia non installati in modo fisso alle pareti o al soffitto e neppure i condizionatori da finestra anche se installati a parete o nella finestra.

 CHI È IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO

L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto termico.

In generale il responsabile dell’impianto termico è il proprietario dell’impianto.

Vi sono però le seguenti situazioni particolari:

  • Nel caso di edifici dati in locazione, il responsabile è il conduttore
  • Nel caso di impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore di condominio
  • Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è il proprietario o l’amministratore delegato.

Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un “Terzo Responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. Generalmente si tratta di un tecnico di una impresa specializzata nell’installazione e manutenzione degli impianti termici.

Il Terzo Responsabile:

  • Riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto
  • Diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica
  • Ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto
  • Risponde davanti alla Legge per ogni eventuale inadempienza

La delega ad un “terzo responsabile” non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore non sia installato in locale dedicato solo a questo.

Il Libretto d’Impianto è il documento di riconoscimento di ogni impianto termico.

Il libretto è gratuitamente scaricabile dal sito del Comitato Termotecnico Italiano. Alcune regioni hanno già attivo il catasto elettronico degli impianti termici; in queste regioni è possibile completare il libretto in modo telematico.

Il libretto di impianto, nel caso di macchine frigorifere e pompe di calore, non sostituisce, ma si affianca al “Registro dell’apparecchiatura” previsto dal DPR 43/2012 e pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente.

 ALCUNI DATI DI FUNZIONAMENTO

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media delle temperature nei singoli ambienti riscaldati non deve superare:

  • 18 °C ± 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
  • 20 °C ± 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media delle temperature nei singoli ambienti raffrescati non deve essere minore di 26 °C – 2 °C di tolleranza per tutti gli edifici.

I nostri consigli

Regolare la temperatura ambiente è molto importante. Per ogni grado centigrado (°C) in più i consumi aumentano dal 5 al 10%. In inverno suggeriamo di non superare i 18 –19 °C di giorno e i 16 °C di notte. In estate di non andare oltre i 5 gradi di differenza tra la temperatura esterna e quella interna.

Anche l’accensione degli impianti è regolamentato, in funzione della zona di appartenenza, dal DPR 412/1993

  • Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati, su autorizzazione delle Autorità preposte, solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio, e comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Per alcune tipologie di impianto e per particolari sistemi di regolazione non si applicano le limitazioni circa gli orari di accensione DPR 74/2013

Possono esserci alcune differenze applicative nelle Regioni che hanno emanato proprie norme in materia, pertanto si raccomanda di consultare i relativi siti web regionali.

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